BLOCCO RIVALUTAZIONE PENSIONE
Scarica la lettera di diffida
e difendi la tua pensione
dal nuovo blocco di rivalutazione
LE 5 COSE
DA SAPERE





QUANTO PERCEPISCI IN MENO CON L’APPLICAZIONE DEL BLOCCO?
*RICORDIAMO CHE IL BLOCCO DELLA RIVALUTAZIONE VIENE APPLICATO AI TRATTAMENTI PENSIONISTICI SUPERIORI ALLE 4 VOLTE IL MINIMO INPS
(DAI €2100 LORDI CIRCA A SALIRE)
Blocco della rivalutazione delle pensioni per il 2023/2024, pronta la nostra diffida per interrompere la prescrizione!
Inserisci il tuo indirizzo email per ottenere subito la lettera di diffida e le istruzioni.
Dopo aver premuto il pulsante rosso le riceverai immediatamente
Blocco rivalutazione pensioni: rispondiamo alle domande più frequenti
La rivalutazione è il meccanismo che consente di adeguare le pensioni all’aumento del costo della vita rilevato ogni anno dall’ISTAT (inflazione).
Per blocco della rivalutazione si intende il provvedimento con il quale il Governo blocca l’adeguamento al costo della vita per uno o più anni.
Il blocco della rivalutazione si applica in percentuali diverse a tutti i pensionati pubblici e privati che percepiscono una pensione superiore a 4 volte il minimo INPS ovvero a € 2.101,63 mensili lordi, quindi l’importo della pensione da considerare per capire se la stessa sarà colpita da blocco della rivalutazione è quello lordo.
La perdita della rivalutazione è determinata dall’importo della pensione, per il 2023:
- se la pensione è tra le 4 e le 5 volte il minimo la perdita è pari all’1,22% della rivalutazione, per un totale fino a € 332,17 l’anno;
- se la pensione è tra le 5 e le 6 volte il minimo la perdita è pari al 3,80% della rivalutazione, per un totale fino a € 1.300,62 l’anno;
- se la pensione è tra le 6 e le 8 volte il minimo la perdita è pari al 4,30% della rivalutazione, per un totale fino a € 1.759,65 l’anno;
- se la pensione è tra le 8 e le 10 volte il minimo la perdita è pari al 5,10% della rivalutazione, per un totale fino a € 2.788,89 l’anno;
- se la pensione supera le 10 volte il minimo la perdita è pari al 5,50% della rivalutazione, per un totale pari ad almeno € 3.762,79 l’anno.
La perdita è relativa a tutta la durata del trattamento pensionistico
Ogni anno alla perdita dell’anno in corso, va aggiunta la perdita degli anni precedenti e di quelli futuri.
Per l’effetto trascinamento la perdita annuale della mancata o ridotta valorizzazione automatica della pensione si somma via via alle riduzioni degli anni eventualmente precedenti e di quelli successivi, diventando così strutturale e perdurando, quindi, per la durata di tutto il trattamento pensionistico nonché riducendo il potere d’acquisto.
Come diciamo sempre ci sono due possibilità: o non fare niente o fare qualcosa.
Se volete fare qualcosa, noi di RimborsoPensioni.it abbiamo messo a disposizione una diffida gratuita sul nostro sito da stampare, firmare ed inviare via pec o raccomandata a.r. all’Inps
Inviare la diffida non è ricorrere ma interrompere la prescrizione e fare salvo un proprio diritto.
Allo stato attuale non abbiamo iniziato alcun ricorso, ma stiamo solo facendo informazione, consigliandovi di inviare la diffida per garantirvi il diritto di agire in giudizio!
La diffida non ha alcun costo, può essere scaricata gratuitamente.
Deve essere poi compilata, firmata ed inviata via pec o raccomandata a.r. all’Inps. Si ricorda di tenerne una copia firmata e di tenere da parte anche della ricevuta di AR o dell’invio ricezione della Pec.
Il blocco delle pensioni è una misura che purtroppo viene messa in atto da ogni Governo da oltre dieci anni. La Corte Costituzionale ha più volte ribadito che tale misura risulta legittima se ha un orizzonte temporale limitato, diversamente si porrebbe in contrasto con gli invalicabili principi di ragionevolezza, proporzionalità ed adeguatezza. Più passa il tempo e più, evidentemente, questo orizzonte temporale appare travalicato da ogni nuova misura. Per questo motivo, prima o poi, la Corte Costituzionale dovrà dichiarare l’illegittimità del blocco, ormai divenuta strutturale.
La rivalutazione si calcola in base all’importo totale delle pensioni percepite, e poi su ogni singolo trattamento viene proporzionata di conseguenza. Quindi, ai fini della percentuale di perequazione da applicare, rileva la somma dei due trattamenti previdenziali percepiti. Il riferimento è l’articolo 34, comma 1, della legge 448/1998. In base alla quale «il meccanismo di rivalutazione delle pensioni si applica per ogni singolo beneficiario in funzione dell’importo complessivo dei trattamenti corrisposti a carico dell’assicurazione generale obbligatoria e delle relative gestioni per i lavoratori autonomi, nonché dei fondi sostitutivi, esclusivi ed esonerativi della medesima e dei fondi integrativi ed aggiuntivi di cui all’articolo 59, comma 3, della legge 27 dicembre 1997, n. 449. L’aumento della rivalutazione automatica dovuto in applicazione del presente comma viene attribuito, su ciascun trattamento, in misura proporzionale all’ammontare del trattamento da rivalutare rispetto all’ammontare complessivo».
Per capire in quale scaglione ci si trova bisogna prendere come riferimento l’importo lordo percepito a dicembre 2023 ed il minimo INPS definitivo del 2023, ovvero € 567,94.
Lo scaglione fino a 4 volte il minimo (e che otterrà il 100% della rivalutazione del 2024) sarà pari dunque ad un massimo di € 2.271,76.